Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze
L’unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio d’Istituto.
Per l’attuale composizione e i dettagli, vedasi la pagina Organi collegiali
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013.
Atto di nomina o di proclamazione: Proclamazione degli Eletti
Indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo: il Consiglio d’Istituto viene eletto ogni tre anni.
Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d’Istituto (2012-2015 ) e per i tre anni successivi (rimozione prevista dalla normativa alla fine del 2018).
Retribuzioni e CV per incarichi politici
La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.
Atto di nomina o di proclamazione degli eletti nel Consiglio d’Istituto – verbale seggio
Nomina per surroga a membro del Consiglio d’Istituto
Nomina per surroga a membro del Consiglio d’Istituto – componente docente
Delibere del Consiglio del 25-11-2016
Delibere del Consiglio del 28-10-2016
Delibere del Consiglio del 13-02-17